Art. 688 c.p. Codice Penale

Articolo 688. Ubriachezza. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.

La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale.

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.


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