Art. 1845 c.c. Codice Civile

Articolo 1845. Salvo patto contrario, la banca non pu recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Se l’apertura di credito a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni


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