Articolo 623 bis. Altre comunicazioni e conversazioni. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati (1).
(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 8, L. 23 dicembre 1993, n. 547.