Articolo 576. Circostanza aggravanti. Pena di morte. Si applica la pena di morte (1) se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61;
2) contro l’ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) nell’atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.