Art. 317 c.p. Codice Penale

Articolo 317. Concussione. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.


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