Articolo 491 bis. Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli (1).
(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547.