Articolo 26. Ammenda. La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 26. Ammenda. La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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