Art. 57 c.d.c. Codice del Consumo

Articolo 57. Fornitura non richiesta.

1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

2. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.


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