Articolo 448. Pene accessorie. La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonchè l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1).
(1)Comma aggiunto dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.