Art. 1683 c.c. Codice Civile

Articolo 1683. Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantit e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarit dei documenti.


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