Articolo 1179. Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale o personale (Cod. Civ. 1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).
Art. 1179 c.c. Codice Civile
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