Art. 44 bis

1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

1) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

2) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

3) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 44 bis"