Art. 520 c.p. Codice Penale

Articolo 520. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.

Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


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