Art. 24 c.p. Codice Penale

Articolo 24. Multa. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni.

Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


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