Articolo 24. Multa. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.