Art. 360 c.p. Codice Penale

Articolo 360. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo nè la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato.


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