Art. 2941 c.c. Codice Civile

Articolo 2941 Sospensione per rapporti tra le parti. La prescrizione rimane sospesa (1310):

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la potestà di cui all’Articolo 316 o i poteri a essa inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l’interdetto (424) soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale (386), salvo quanto e disposto dall’Articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l’inabilitato (424);

5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario (484 e seguenti);

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (18, 2393, 2487);

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e seguente).


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