Art. 721 c.p. Codice Penale

Articolo 721.Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco. Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono “giuochi di azzardo” quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono “case da giuoco” i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.


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