Articolo 721.Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco. Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono “giuochi di azzardo” quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono “case da giuoco” i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.