Art. 676 c.p. Codice Penale

Articolo 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l’ammenda non inferiore a lire duecentomila.

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire seicentomila.


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