Articolo 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l’ammenda non inferiore a lire duecentomila.
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire seicentomila.