Articolo 682. Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato. Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da lire centomila a seicentomila.
Art. 682 c.p. Codice Penale
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