Articolo 284. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con la morte (1).
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte (1).
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.