Art. 577 c.c. Codice Civile

Articolo 577. Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).


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