Art. 490 c.p. Codice Penale

Articolo 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente.


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