Articolo 246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero. Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sè o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.
La pena è aumentata:
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.