Art. 247 c.p. Codice Penale

Articolo 247. Favoreggiamento bellico. Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con la morte (1).

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


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