Art. 923 c.c. Codice Civile

Articolo 923. Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione (827).

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842) [Secondo l’Articolo 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota all’Articolo 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato].


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