Articolo 923. Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione (827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842) [Secondo l’Articolo 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota all’Articolo 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato].