Articolo 1999. I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilit sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identit e la propria capacit a norma del secondo comma dell’Articolo 2022.