Art. 1836 c.c. Codice Civile

Articolo 1836. Se il libretto di deposito pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore liberata, anche se questi non il depositante (1777,1992, 2003).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.


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