Articolo 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi. Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
Nel caso di mancata convocazione dell’assemblea a norma del quinto comma dell’Articolo 2409, all’amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell’Articolo 2630.