Articolo 650. Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (481).
Art. 650 c.c. Codice Civile
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