Art. 2359 -2 c.c. Codice Civile

Articolo 2359. Le limitazioni dell’Articolo 2359 bis non si applicano quando l’acquisto avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma dell’Articolo 2357 bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell’Articolo 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall’assemblea entro tre anni dall’acquisto. Si applica il secondo comma dell’Articolo 2359 ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell’Articolo 2359 bis è superato per effetto di circostanzesopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all’annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dall’Articolo 2437. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’Articolo 2446, secondo comma.


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