Art. 2882 c.c. Codice Civile

Articolo 2882 Formalità per la cancellazione. La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.

Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli artt. 2821, 2835 e 2837 (2725).


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