Articolo 578. Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l’eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l’altro è escluso dalla successione.