Articolo 888. Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell’Articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Art. 888 c.c. Codice Civile
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