Art. 466 c.c. Codice Civile

Articolo 466. Chi è incorso nell’indegnità (Cod. Civ. 463) è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (Cod. Civ. 587, 2699).

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria (Cod. Civ. 1444).


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