Art. 2145 c.c. Codice Civile

Articolo 2145. Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica (2765).

La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria. (comma tacitamente abrogato dall’Articolo 6, Legge 756 del 15 settembre).


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