Art. 465 c.c. Codice Civile

Articolo 465. Colui che è escluso per indegnità dalla successione (Cod. Civ.463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di amministrazione (Cod. Civ. 320 e seguenti) che la legge accorda ai genitori .


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