Articolo 1584. Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entit del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore pu ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.