Art. 1584 c.c. Codice Civile

Articolo 1584. Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entit del mancato godimento.

Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore pu ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.


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