Art. 92 c.p. Codice Penale

Articolo 92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce l’imputabilità.

Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.


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