Art. 1815 c.c. Codice Civile

Articolo 1815. Salvo diversa volont delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’Articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185).


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