Art. 467 c.c. Codice Civile

Articolo 467. La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (Cod. Civ. 564 3° comma, 740), in tutti i casi in cui questi non può (Cod. Civ. 4, 463) o non vuole (Cod. Civ. 459, 519) accettare l’eredità o il legato (Cod. Civ. 522, 523, 649).

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria (Cod. Civ. 674 e seguenti) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

(*) Articolo così modificato dalla riforma del diritto di famiglia l. 19 maggio 1975, n.151,

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 467"