Art. 467 c.c. Codice Civile

Articolo 467. La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (Cod. Civ. 564 3° comma, 740), in tutti i casi in cui questi non può (Cod. Civ. 4, 463) o non vuole (Cod. Civ. 459, 519) accettare l’eredità o il legato (Cod. Civ. 522, 523, 649).

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria (Cod. Civ. 674 e seguenti) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

(*) Articolo così modificato dalla riforma del diritto di famiglia l. 19 maggio 1975, n.151,


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