Art. 2637 c.c. Codice Civile

Articolo 2637 Interesse privato dell’amministratore giudiziario e del commissario governativoSalvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323 Cod. Pen., l’amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a L. 400.000.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.


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