Articolo 2637 Interesse privato dell’amministratore giudiziario e del commissario governativo. Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323 Cod. Pen., l’amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a L. 400.000.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.