Articolo 2940 Pagamento del debito prescritto. Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (2034).
Art. 2940 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
