Art. 334 c.c. Codice Civile

Articolo 334. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.


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