Articolo 1936. E’ fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
La fideiussione efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Articolo 1936. E’ fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
La fideiussione efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
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