Articolo 921. Nel caso indicato dall’Articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863).
Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità (865).