Art. 309 c.c. Codice Civile

Articolo 309. Gli effetti dell’adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante (463 e seguenti.).


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