Articolo 2916 Ipoteche e privilegi. Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:
1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l’iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.