Art. 2916 c.c. Codice Civile

Articolo 2916 Ipoteche e privilegi. Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:

1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l’iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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