Art. 2916 c.c. Codice Civile

Articolo 2916 Ipoteche e privilegi. Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:

1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l’iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2916"