Articolo 2642 Comunicazione della sentenza di condanna. Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell’esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell’albo professionale al quale essi appartengono.
Art. 2642 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
