Articolo 2450. La nomina dei liquidatori spetta all’assemblea (2365), salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
L’assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria (2368 e seguente).
Nel caso previsto dal n. 3 dell’Articolo 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.