Art. 2450 c.c. Codice Civile

Articolo 2450. La nomina dei liquidatori spetta all’assemblea (2365), salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

L’assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria (2368 e seguente).

Nel caso previsto dal n. 3 dell’Articolo 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.


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