Art. 542 c.p. Codice Penale

Articolo 542. Querela dell’offeso. I delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d’ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


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